Le fasce di rispetto autostradali sono disciplinate dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) agli art. 16 – 17 – 18. L’art. 3, comma 10, di tale Decreto definisce il “confine stradale” come il “limite della proprietà stradale, quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”. Gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 trattano le tematiche relative alle fasce di rispetto in relazione al posizionamento rispetto al limite del Centro Abitato.
La fascia di rispetto è da intendersi, pertanto, quale porzione di “terreno esterna al confine stradale, sulla quale esistono dei vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni e simili”.
Dette fasce di rispetto hanno lo scopo di:
Le stesse vengono istituite con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera autostradale e permangono per tutta la durata dell’infrastruttura.
All’interno delle fasce di rispetto vige, pertanto, un vincolo di inedificabilità che è da intendersi quale totale e assoluto, in virtù del quale vige il divieto assoluto di realizzare interventi indipendentemente dalle caratteristiche degli stessi e dell’accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale (v. Cass., sez. II, n.2164/2005).
Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il vincolo derivante dalle fasce di rispetto è di natura urbanistica, è competenza:
Le dimensioni delle fasce di rispetto, di seguito meglio riportate, sono da intendersi non derogabili, così come ribadito dalla circolare dell’A.N.A.S. S.p.A. n. CDG-0109707-P del 29.07.2010.