PROCEDURA INDENNIZZI PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA (PMR) – MISURA 7 DELIBERA ART 132/24
Come richiesto dalla Misura 7 della Delibera ART 132/24 “i concessionari autostradali prevedono indennizzi da erogare agli utenti PMR nel caso di difformità tra le informazioni riportate nella sezione online dedicata alle PMR e le effettive condizioni di accessibilità e fruibilità dei servizi disponibili nelle aree di parcheggio e di servizio. Qualora la difformità sia imputabile alla mancata comunicazione da parte dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio, questi ultimi provvedono a rimborsare ai concessionari gli indennizzi erogati".
L’indennizzo viene riconosciuto alla PMR (sia nel caso di guidatore che ne caso di passaggero) in caso di difformità informativa tra quanto comunicato sul sito del concessionario autostradale e quanto effettivamente erogato nelle aree di parcheggio e di Servizio, relativamente ai servizi PMR di seguito elencati:
Per PMR si intende qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta a causa di disabilità fisica o mentale, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, ad esempio:
In caso di difformità informativa tra quanto riportato in questa sezione del sito e le effettive condizioni di accessibilità e fruibilità dei servizi offerti in aree di parcheggio o di servizio, il cliente/l’utente può inviare un reclamo tramite il webform reclami disponibile sul sito della Concessionaria, fornendo le seguenti informazioni:
o Area di servizio interessata
o Ora della sosta
o Localizzazione e tipologia del disservizio rilevato (es. Locale del servizio ristorazione, locale del servizio carburanti, piazzale, etc.)
La Concessionaria autostradale si riserva di chiedere informazioni aggiuntive nel corso dell’istruttoria.
L’indennizzo, relativo al mero disallineamento informativo, ammonta a € 7 (valore assimilabile al pedaggio medio annuo elaborato su transiti effettuati sull’intera rete nazionale nel 2024) per ogni reclamo effettuato e riscontrato tramite verifiche sull’effettiva difformità informativa, effettuate entro i successivi 30 giorni dalla segnalazione. Viene erogato ad personam all’utente PMR sia che sia guidatore sia che sia passeggero.
Ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo, il relativo reclamo deve essere presentato entro 30 giorni dall’avvenuto transito.